All’interno del dibattito che sta animando questa lunga vigilia elettorale in vista del referendum cosiddetto sulla “Riforma della giustizia”, senza alcuna pretesa di dirimere questioni, offriamo qualche considerazione che ci consente di chiarirci le idee e, probabilmente, di venire incontro al bisogno di tanti cittadini, desiderosi di orientarsi in una materia così delicata.
Il primo aspetto è di metodo. Di fronte a una Riforma così importante condividiamo l’idea di chi (tra gli altri, l’amico Giuseppe Savagnone) ritiene che sarebbe stato opportuno che essa fosse affrontata con la stessa saggezza con la quale è stata elaborata la Costituzione Italiana. In essa, infatti, i Padri Costituenti hanno dato spazio alle aspirazioni provenienti dalle più diverse aree (cattolica, comunista/socialista, liberale); dal confronto è nata quell’intesa che si è arricchita delle migliori esigenze di ognuna di esse. In questo modo la Costituzione è diventata luogo di unità della nazione tutta, dando spazio al benefico pluralismo dei partiti, all’impianto democratico del Parlamento, all’equilibrio di pesi e contrappesi tra i diversi poteri (legislativo, giudiziario ed esecutivo).
Ci chiediamo se, nella Riforma proposta, trattandosi di un intervento a livello costituzionale, si sia proceduto con la stessa attitudine all’ascolto reciproco per raccogliere le sollecitazioni delle diverse parti del Parlamento, oltre che della stessa magistratura, in essa chiamata in causa; o se, invece, il testo approvato non è frutto del sereno e costruttivo dibattito parlamentare e del lavoro delle commissioni. Se ciò non è avvenuto, a prescindere dalla bontà o meno di detta Riforma, ci dispiace che sia venuta meno la sintonia con lo spirito originario della Costituzione; e ci dispiace che ne venga fuori, sia nel Parlamento che nella popolazione, una esperienza di divisione tra un sì e un no.Il secondo aspetto è di contenuto e riguarda la riforma del Pubblico Ministero. Vale la pena ricordare che in Italia, il Pubblico Ministero (PM) indica un magistrato che è un ministro (nel senso di servitore) della giustizia, per conto del pubblico, ovvero della collettività, col ruolo di salvaguardarla da chi la ferisce: delinquenti, violenti, corrotti, manovratori... A tal fine, egli ha il compito di avviare le indagini preliminari per accertare i reati, raccogliere le prove, decidere se ci sono elementi per sostenere un'accusa in giudizio (promuovendo l'azione penale) e, se le prove non sono sufficienti, chiederne l'archiviazione. Uno dei punti promossi dalla Riforma è quello della cosiddetta “separazione delle carriere”: il giudice giudicante e il giudice inquirente (PM), non dovrebbero venire dalla stessa carriera giudiziale; inoltre, andrebbe garantito il ruolo paritetico tra accusa (PM) e difesa (avvocato difensore). Vorremmo far notare, però, che il PM persegue il reo in quanto fa male alla società; a favore e per conto di essa egli interviene e solo ad essa deve rendere conto; l’avvocato, invece, difende il suo assistito (per scagionarlo o per far ridurre la pena) e solo a lui rende conto. Ai cittadini interessa che il PM possa perseguire chiunque abbia commesso un reato, anche i politici corrotti (tutti uguali di fronte alla legge!), e risponda soltanto alla comunità assicurandola che ne è stato difensore coraggioso, con la preparazione di un giudice. E’ vero che nella prassi può venir fuori anche qualche abuso o errore; il ricorso, doveroso, ha il compito di riportare al … buon uso!
Don Francesco Romano
Don Cosimo Scordato

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