di Giuseppe Savagnone
Il testo
Poche volte un disegno di legge ha creato tante spaccature nel fronte politico quanto quello sulla prevenzione e il contrasto all’antisemitismo discusso in questi giorni alla Camera, dopo essere stato approvato, il 4 marzo scorso, al Senato. Perché su di esso non si sono divisi solo i partiti di destra e di centro da quelli di sinistra, ma anche un gruppo di esponenti del Pd lo ha sostenuto, in aperta rottura con la posizione ufficiale dei democratici (ora apertamente contrari, mentre nella votazione al Senato si erano astenuti).
Ma da che cosa nasce questo clima incandescente? Per comprenderlo, prima di entrare nel merito del dissenso, è bene riprendere i punti essenziali del testo.
All’art. 1, comma 1, esso esordisce dichiarando che il nostro Stato «ripudia ogni forma di antisemitismo (…) ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali». Precisazione inserita successivamente nel testo originario per tenere conto dei timori di chi paventava limitazioni alla libertà di pensiero e di espressione.
Segue, al comma 2, la definizione di antisemitismo, che rimanda a quella approvata nel 2016 dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA). Una definizione peraltro adottata nella risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 e fatta propria, oltre che da Israele, anche da Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Austria, Bulgaria, Romania, Lituania, Macedonia del Nord. Essa è stata recepita nel 2020 anche in Italia con una delibera del Consiglio dei ministri (governo Conte 2).
Essa ha una parte descrittiva dal tenore assolutamente incontestabile: «L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei».
Per ovviare, però, alla genericità di questa formulazione, già nel testo del 2016 i suoi autori hanno ritenuto opportuno integrarla con undici indicatori che fungono da spia di atteggiamenti antisemiti e che nella nostra nuova legge vengono esplicitamente inclusi perché «necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima».
Sette di questi esempi non riguardano il popolo ebraico in generale, ma specificamente lo Stato d’Israele. «Tuttavia», si precisa, «le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite».
Gli effetti pratici
Non si prevedono sanzioni di carattere penale. Anzi, soprattutto per quanto riguarda la scuola e l’università, si sottolinea molto la prevenzione. Nella scuola attraverso «la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti».
Per le università è innanzitutto prevista «la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza».
In entrambi i casi, però, si intravede una funzione repressiva (il termine era usato nel precedente testo del ddl, poi è stato cancellato, ma il concetto non può essere eliminato). Nel caso della scuola essa è affidata alle «istituzioni scolastiche» che, «in esito al lavoro di monitoraggio», comunicheranno «al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo».
Anche le università «possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo (…). Ai fini del monitoraggio, le università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo».
In entrambi i casi, il punto di riferimento è questa nuova figura del Coordinatore nazionale, «nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», che presiederà un «Gruppo tecnico» – composto da rappresentanti nominati dai diversi ministeri interessati e da esponenti dell’associazionismo ebraico – insieme a cui elaborerà una Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.
Una definizione tra princìpi immutabili e storia
Può sembrare strano che un testo apparentemente così pacato abbia suscitato e continui a suscitare tanta conflittualità. I suoi sostenitori accusano i contestatori di condurre una polemica puramente ideologica, fondata sull’ignoranza dei suoi reali contenuti. Ed è vero che a volte si ha l’impressione di un certo schematismo delle critiche, che non sempre tengono conto di alcune importanti precisazioni, come quella contenuta nell’art. 1, comma 1 o quella inserita dalla stessa IHRA nel preambolo agli indicatori, escludendo dalla fattispecie dell’antisemitismo «le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese».
Eppure non si può ridurre tutto questo dibattito a un equivoco o a malafede. Il nodo fondamentale è l’interpretazione della definizione di antisemitismo, in particolare degli indicatori che, come abbiamo visto, ne sono parte inscindibile. È innegabile che il riferimento allo Stato ebraico, da essi introdotto in ben 7 casi su 11, sposti in qualche modo la questione dalla identità etnico-religiosa del popolo ebreo – a cui il discorso sull’antisemitismo propriamente si riferisce – alla valutazione della politica di un governo.
E, a questo punto, non è più in gioco solo il principio sovratemporale del rispetto che si deve a qualunque essere umano e in particolare a un gruppo particolarmente perseguitato, ma anche le mutevoli situazioni storiche che caratterizzano l’identità e l’operato di un preciso governo che, a questo punto, potrebbe servirsi – come sta facendo quello presieduto da Benjamin Netanyahu e costituito da estremisti fanatici come Ben-Gvir e Smotrich – della sacra inviolabilità del principio per sottrare alla critica le proprie scelte, quanto meno discutibili.
Il problema delle interpretazioni
Che il pericolo sia reale non c’è bisogno di ipotizzarlo, dal momento che si è già concretizzato, e non soltanto da parte del governo israeliano, ma anche da parte di quelli che lo hanno costantemente sostenuto in questi ultimi anni. Come dimostra il caso degli Stati Uniti dove, nel 2025, il presidente Donald Trump ha citato la definizione dell’IHRA nei suoi ordini esecutivi, quando ha tagliato i fondi delle università americane che non hanno sanzionato le manifestazioni contro la politica di Israele.
O come conferma ancora più esplicitamente l’interpretazione che di quella definizione ha dato un quotidiano di destra vicinissimo al nostro governo, «Il Giornale», commentando il ddl presentato nel novembre 2025 dall’on. Delrio e poi confluito in quello ora in via di approvazione definitiva. Secondo il «Giornale» essa «qualifica come antisemita ogni critica radicale contro Israele e verso il sionismo quale sua ideologia fondativa. In particolare, per l’IHRA è antisemitismo sostenere che “l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo”, “applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non richiesto a nessun altro Stato democratico” e “fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti”».
La storia che ha inciso sulla definizione
Proprio il terzo indicatore della definizione ha acquistato un valore che non aveva nel 2016. I princìpi sono gli stessi di allora, ma la realtà storica è cambiata da quando, in risposta alla terribile strage del 7 ottobre 2023 perpetrata da Hamas, Israele ha condotto una campagna militare di cui sono stati vittime immediate molte migliaia di civili, uomini, donne e bambini, ma che ha anche sostanzialmente reso invivibile l’intero territorio dove erano stanziate due milioni e mezzo di persone.
Al di là dei morti, dei mutilati, degli orfani, le testimonianze di tutte le organizzazioni umanitarie presenti nella Striscia e degli stessi giornalisti israeliani parlano di una sistematica opera di desertificazione e di un embargo sui mezzi essenziali di sopravvivenza. E importanti esponenti del governo israeliano hanno dichiarato che il fine della guerra era l’espulsione dei palestinesi e la loro sostituzione con i coloni israeliani.
In questo quadro – si accetti o no il termine “genocidio”, usato da molti studiosi internazionali e da intellettuali israeliani come Davide Grossman – l’analogia tra i metodi del governo israeliano e quelli dei nazisti è diventata evidente agli occhi di tantissima gente.
Il punto è che, in base al nuovo testo di legge – basato sulla definizione dell’IHRA e sui suoi indicatori – proprio questo confronto è severamente vietato e chi lo facesse, in rete, in una classe, in una lezione universitaria, sarebbe soggetto a sanzioni non penali, ma sicuramente disciplinari. In ogni caso violerebbe una legge dello Stato. E già questo determinerebbe un effetto intimidatorio, a dispetto delle assicurazioni dell’art. 1 sul rispetto della «libertà di critica politica e di espressione del pensiero».
Dobbiamo fidarci della lettura che darà il nostro governo?
Ma non dovremmo fidarci della lettura che darà il nostro governo? In questi quattro anni, davanti al massacro di Gaza i governi e gli opinionisti occidentali si sono limitati al ruolo di imbarazzati spettatori, se non addirittura di taciti sostenitori. E in particolare il governo italiano, proprio nel corso di questo massacro, ha invitato per ben due volte a Roma il presidente israeliano Herzog – definito, nel rapporto di una commissione d’inchiesta indipendente dell’ONU, corresponsabile di genocidio – ricevendolo con tutti gli onori e limitandosi a esprimergli la sua «preoccupazione» per la «crisi umanitaria» di Gaza.
A reagire è stata ed è tuttora l’opinione pubblica occidentale, colpita da uno spettacolo spaventoso che ormai è stato possibile seguire in diretta, malgrado lo sforzo del governo israeliano di censurarlo (uccidendo, fra l’altro, più di duecento giornalisti palestinesi e impedendo l’accesso a quelli stranieri). Ma, fino a pochi giorni fa, il governo italiano si è perfino rifiutato di sottoscrivere una sanzione firmata da dodici Paesi occidentali contro i coloni violenti della Cisgiordania.
E per quanto attiene alla precisazione fatta nel preambolo dell’IHRA: «Le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite»? Trump non ne ha tenuto conto e non sembra che un governo molto vicino al tycoon nell’affrontare la questione della Palestina, come è stato il nostro, darà una lettura diversa (basti pensare a quella de «Il Giornale»!). Si potrà comunque sempre cavillare notando che l’accusa di genocidio non è «simile a quella rivolta a qualsiasi altro paese».
Una definizione alternativa
«Siamo contrari a questo disegno di legge perché il testo adotta la definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance, che soprattutto negli esempi che l’accompagnano confonde il rifiuto di ogni espressione di odio antiebraico con giudizi certamente opinabili ma che non costituiscono necessariamente antisemitismo», si dice in una lettera aperta firmata, tra gli altri, da ebrei come Gad Lerner, Anna Foa e Lisa Ginzburg.
Non si tratta di minimizzare la deriva antisemita, ma di rendere più seria la lotta contro di essa separandola dalla difesa a oltranza di Israele. Nel novembre del 2025, in una precedente lettera, gli stessi intellettuali hanno contrapposto al testo dell’IHRA «la più equilibrata e autorevole Jerusalem Declaration on Antisemitism, del 2021, i cui firmatari non sono dei pericolosi estremisti, bensì studiosi di altissimo livello, in gran parte ebrei». Secondo questa definizione, è antisemitismo «la discriminazione, il pregiudizio, l’ostilità o la violenza contro gli ebrei come ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)». Dove la precisazione «in quanto ebraiche» chiarisce la differenza tra chi attacca lo Stato israeliano perché ebreo o per i suoi crimini.
Bastava cambiare la definizione dell’art. 1 per evitare le spaccature che hanno giustamente addolorato Liliana Segre. Come mai nessuno di coloro che pure hanno a cuore la lotta contro l’antisemitismo e per questo hanno così vigorosamente sostenuto il ddl, lo ha ipotizzato?
tuttavia.eu, 2 ottobre 2026

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