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| Vendita diretta dei prodotti agricoli |
La legge n. 17 del 12
ottobre 2018 inerente la vendita diretta dei prodotti agricoli, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Regionale Siciliana del venerdì 19 ottobre è
finalmente legge. La Regione ha dovuto colmare il vuoto legislativo esistente
in ragione della risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n. 59196
del 9 febbraio 2018 e non solo, inerente la vendita diretta.
Ma veniamo all’articolato.
L’ articolo 1 della nuova norma prevede che l’esercizio della vendita diretta
al dettaglio dei prodotti agricoli deve essere effettuata esclusivamente da
parte degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., in forma
individuale o associata, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
L’articolo 2135 del
Codice civile stabilisce che sono da considerarsi attività agricole connesse la
manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o dall’allevamento di animali.
























