domenica, novembre 13, 2016

Corleone, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, tutti incandidabili gli ex amministratori?

Lo stemma della Città di Corleone
Il sindaco e tutti gli assessori in carica dal maggio 2012 all’agosto 2016 hanno ricevuto da parte del Tribunale la comunicazione della loro INCANDIDABILITA’ per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali sia a Corleone che in qualunque altro comune della Sicilia. Insieme a loro hanno ricevuto la stessa comunicazione tutti i consiglieri comunali i cui nomi compaiono nel decreto di scioglimento come “attori” che hanno favorito/consentito le infiltrazioni e/o i condizionamenti mafiosi nel comune di Corleone. Contro tali provvedimenti tutti gli interessati hanno presentato, come consente la legge, ricorso con l’assistenza dei legali, tra cui l’avv. Antonio Di Lorenzo, l’avv. Gaetano La Venuta e l’avv. Vincenzo Pillitteri. I ricorsi già sono stati discussi nei giorni scorsi e, da un giorno all’altro, si aspettano le sentenze definitive, che difficilmente potranno modificare la loro condizione. In sostanza, quasi tutta la classe dirigente che ha governato Corleone negli ultimi anni si è auto-azzerata con i suoi comportamenti che hanno convinto lo Stato a decretare lo scioglimento per mafia.
Ma vediamo cosa prevede la legge al riguardo. Pare che saranno solo in pochi a "salvarsi" dei consiglieri dell'ex maggioranza. Mentre non sono stati scalfiti dalle indagini i consiglieri di opposizione (ad eccezione dell'ex presidente Stefano Gambino, per l'incendio dell'escavatore), che spesso avevano denunciato "in diretta" le malefatte di Savona & C.  

Il comma 4 dell’art. 143 TUEL dispone che lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti; il successivo comma 11 introduce una figura di incandidabilità, prevedendo che, fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.
La questione interpretativa portata all’attenzione della Suprema Corte, e risolta con la sentenza in esame, riguarda due diversi profili. Sotto un primo profilo ci si chiede quali sia la tipologia di elezioni tra quelle indicate (ossia regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) alla quale la norma si riferisce nel prevedere l’incandidabilità.
La Corte di Cassazione, nel risolvere il quesito, si attiene in prima battuta ad un profilo strettamente letterale, attribuendo rilevanza alla presenza della congiunzione “e” tra le tipologie di elezioni, in luogo della disgiuntiva “o” che avrebbe potuto rendere valutabile una diversa opzione interpretativa[3]. Dunque, poiché il legislatore avrebbe congiunto e non disgiunto gli elementi lessicali “elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali”, l’incandidabilità non potrebbe che riguardare la prima di ognuna delle suddette tornate elettorali successive allo scioglimento. Una diversa interpretazione, peraltro, pare alla Corte contraria alla ratio legis della disposizione, che è quella di amputare cautelativamente, con la dichiarazione di incandidabilità, i rischi di proiezioni criminali nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento che si svolge nel perimetro regionale di riferimento dell’ente disciolto.
Non sarebbe dunque compatibile con l’intento sanzionatorio e preventivo della normativa circoscrivere la portata dell’incandidabilità a una soltanto delle tipologie di elezioni tra quelle indicate, essendo l’interesse tutelato di più ampia portata e richiedendo come tale una portata applicativa idonea a impedire il propagarsi dei fenomeni di condizionamento/infiltrazione mafiosa in altre realtà rappresentative.


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