domenica, luglio 09, 2017

Caso Contrada, il concorso esterno e la ''revoca che non c'è''

Bruno Contrada
di Giorgio Bongiovanni
e Aaron Pettinari
Di Matteo: “I fatti restano fatti. Provati i rapporti di collusione con la mafia”
“La Corte di Cassazione ha revocato la condanna a 10 anni inflitta all'ex n. 3 del Sisde Bruno Contrada, accusato di concorso in associazione mafiosa. I giudici romani hanno accolto il ricorso del legale di Contrada, Stefano Giordano, che aveva impugnato il provvedimento con cui la Corte d'appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di incidente di esecuzione”. Ecco uno stralcio dei lanci di agenzia che questa mattina i principali quotidiani, telegiornali e siti hanno ribattuto dando voce “all’innocenza” di un ex funzionario di polizia che da 25 anni sarebbe perseguitato dalla magistratura. In realtà, però, nel dispositivo della Cassazione non vi è alcun riferimento alla revoca della sentenza divenuta definitiva nel 2007 ma si dichiara la stessa “ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza di condanna”. Un dettaglio non da poco se si considera che l’ordinamento giuridico prevede la revoca di una sentenza per intervenuta depenalizzazione del fatto di reato (e non è questo il caso) oppure dopo una revisione del processo (che non c’è stata). Un punto, quello della revisione, che era stato affrontato appena un anno fa proprio dalla Suprema Corte 
che aveva dichiarato “inammissibile” il ricorso di Bruno Contrada contro la condanna definitiva. L’ex 007, forte della sentenza con cui la Corte di Strasburgo aveva dichiarato che non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all'epoca dei fatti, il reato non “era sufficientemente chiaro”.
Ogni discorso sull’esistenza o meno del reato di Concorso esterno, all’epoca dei fatti, è stato affrontato a suo tempo dalla corte d'Appello di Caltanissetta nella sentenza con cui aveva respinto la richiesta di riapertura del processo dell’ex numero tre del Sisde.
Nelle motivazioni è stata messa nero su bianco la sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa in quanto il reato “si rinviene pacificamente” in due articoli del codice penale: 416 bis e 110.
I giudici evidenziavano che non era necessario aspettare la cosiddetta “sentenza Dimitry del 1994”, che per la prima volta affrontava le questioni giurisprudenziali legate al reato di concorso esterno, per rendersi conto della configurabilità del reato. I giudici sancivano che per il suo particolare ruolo di alto dirigente della polizia, Contrada era in grado di rendersene conto. La configurabilità del reato era già emersa nel maxiprocesso: ad alcuni imputati il reato era stato contestato “anche sulla scorta delle indagini” svolte dagli uffici di cui Contrada faceva parte.
Che il pool di Falcone e Borsellino fece ampio ricorso alla figura del concorso esterno è dimostrato anche in un passo della sentenza-ordinanza conclusiva del maxi-processo “ter” (17 luglio 1987): “Manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni possono - eventualmente - realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili - a titolo concorsuale - nel delitto di associazione mafiosa. Ed è proprio questa ‘convergenza di interessi’ col potere mafioso... che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di Cosa nostra e della sua natura di contropotere, nonché, correlativamente, delle difficoltà incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali”.

Gli errori di Strasburgo
Già al tempo dell’intervento della Corte di Strasburgo si era immediatamente gridato all’innocenza di Contrada ma gli stessi giudici europei non erano mai entrati nel merito dei fatti per cui lo stesso è stato ritenuto colpevole. “I fatti rimangono fatti - ha commentato oggi il sostituto procuratore alla Dna Nino Di Matteo dopo la decisione della Corte di Cassazione - i rapporti di grave collusione con la mafia rimangono accertati nella loro esistenza e gravità. Già questo rende merito al lavoro della procura di Palermo e dei giudici che li hanno accertati. Spero che questo venga spiegato per arginare le strumentalizzazioni finalizzate a rappresentare falsamente l'insussistenza dei fatti contestati”.
Tra i fatti accertati nelle sentenze vi è, da parte di Contrada, la concessione della patente ai bossStefano Bontate e Giuseppe Greco; ma anche l'aver agevolato la latitanza di Totò Riina e la fuga diSalvatore Inzerillo e John Gambino; o ancora l'intrattenimento di rapporti privilegiati con Michele e Salvatore Greco; per non parlare degli incontri con boss come Saro Riccobono e Calogero Musso. Durante il processo era emerso come l’ex poliziotto rivelava segreti d’indagine in cambio di favori e regali.
Più volte l’ex funzionario dei servizi si è difeso dicendo che le accuse nei suoi confronti verrebbero solo da collaboratori di giustizia (dunque ex mafiosi) che lui stesso aveva contribuito ad arrestare in passato. Ma in realtà ad accusarlo sono stati autorevolissimi testimoni come i magistrati Carla Del PonteAntonino CaponnettoMario AlmerighiVito D’AmbrosioGiuseppe Ayala ed anche Laura Cassarà, la vedova del commissario Ninni, assassinato dalla mafia. Questi i fatti che non possono essere cancellati, senza considerare che l’ordinanza della Cassazione riguarda gli effetti penali della sentenza di condanna, ritenuti ineseguibili ed improduttivi. Tra questi l'interdizione dai pubblici uffici e la recidiva.

AntimafiaDuemila, 7 luglio 2017

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