giovedì, febbraio 04, 2016

La Cassazione: “Incandidabile chi è intercettato con mafiosi”. Il caso Misilmeri...

“Non è candidabile alle elezioni regionali, provinciali e comunali il soggetto – già componente del consiglio comunale – che grazie a intercettazioni ambientali risulti aver avuto una conversazione con un affiliato alla locale famiglia mafiosa”. Così la sentenza n. 1948/2016 della Corte di Cassazione, che si pone in sintonia con la lotta portata da anni dall’ex giuidice della Cassazione Romano De Grazia sulla cosiddetta legge Lazzati. I “collegamenti inquinanti” tra amministratore e criminalità organizzata emersi sono sufficienti a decretare l’incandidabilità del soggetto in quanto elementi concreti, univoci e rilevanti che rendono tangibile la prospettiva di ingerenze illecite nelle attività dell’ente pubblico. Ha deciso così la prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il caso riguarda un ex consiglere comunale di Misilmeri: la vicenda riguarda fatti accaduti in Sicilia nel 2010. Protagonisti un consigliere comunale, un mafioso e una conversazione in cui il primo aveva chiesto sostegno elettorale all’altro in cambio, se il numero di preferenze ottenute fosse stato rilevante, addirittura della vicepresidenza del consiglio comunale. Dalla intercettazione ambientale risultava che l’uomo avesse anche esercitato pressioni sul processo di formazione del piano regolatore per consentire a un altro sodale “traffici” immobiliari su aree agricole. Tali pressioni sono bastate alla Corte d’Appello per pronunciarsi sulla incandidabilità.
I giudici partono dal fatto che anche le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, siano pienamente utilizzabili in sede civile, a condizione che siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.
È la dovuta premessa per ammettere l’utilizzo delle intercettazioni ambientali dalle quali si è desunto il contatto tra amministratore e mafia. E tanto basta. Non serve, infatti, a parere dei giudici, la prova di comportamenti idonei a determinare la responsabilità personale, anche penale, degli amministratori. Sono sufficenti elementi che facciano presumere l’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La sentenza ammette a livello probatorio anche forme di condizionamento tali da alterare il “procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi o amministrativi degli enti che compromettano buon andamento, imparzialità o regolare funzionamento dei servizi pubblici”.
L’individuazione di un rapporto diretto o meno tra amministratori e mafia può quindi anche basarsi su “circostanze caratterizzate da un grado di significatività e di concludenza inferiore a quello che legittima l’esercizio dell’azione penale o l’adozione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso”.
SiciliaInformazioni.com


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