giovedì, marzo 28, 2013

Mariella maggio (Pd): "Col ddl che ho presentato all'Ars si supera la tabella H e s'introducono criteri oggettivi per il finanziamento di fondazioni ed associazioni culturali"

Mariella Maggio
Palermo, 27 marzo 2013 - “È stato giusto - dice l'on. Mariella Maggio (Pd) - abolire la cosiddetta ‘Tabella H’ che finanziava enti e fondazioni senza nessun criterio meritocratico, ma solo sulla base della spesa storica. Adesso bisogna predisporre un modello di finanziamento che punti sulla produttività e sulla qualità delle attività culturali. Il disegno di legge (Modalità di erogazione dei contributi regionali alle istituzioni culturali) che ho presentato in Assemblea supera la ‘Tabella H’, perché introduce requisiti ed indicatori oggettivi per la concessione dei contributi. Il ddl consente ai soggetti culturali di risolvere le annuali emergenze di bilancio poiché prevede un contributo ordinario triennale, per una pianificazione a lungo termine, un contributo annuale ed un contributo straordinario, dedicato ad attività di particolare interesse”. (DI SEGUITO IL TESTO DEL DDL)


 

Atti parlamentari                                                                                             Assemblea regionale siciliana


XVI Legislatura                   Documenti: disegni di legge e relazioni                                     Anno 2013



            (n.          )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



DISEGNO DI LEGGE


presentato dal deputato: Maggio


TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE IN CORSIVO

Modalità di erogazione dei contributi regionali alle istituzioni culturali

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


Onorevoli colleghi,


con questo disegno di legge vogliamo proporre una riforma complessiva delle modalità di finanziamento delle istituzioni culturali regionali. Pensiamo che sia arrivato il momento di svincolare definitivamente le modalità di contribuzione delle istituzioni culturali finanziate dalla Regione dallo stato di incertezza in cui esse versano. Il nostro obiettivo e interesse primario è che le istituzioni che possiedono un consistente patrimonio da tutelare e quelle che promuovono la cultura e l’educazione permanente della collettività non debbano più trovarsi relegate in situazioni di immobilismo e di inattività, ovvero nella condizione di non poter programmare la propria attività ordinaria. La finalità del presente disegno di legge è dunque l’individuazione di requisiti scientifici sui quali ordinare e modulare il finanziamento alle istituzioni culturali, fino ad oggi legate a doppio filo alle contribuzioni previste tramite la ex-tabella H.

Questo disegno di legge, che sottoponiamo all’approvazione dell'Assemblea, vuole affermare il principio della certezza delle erogazioni per le istituzioni culturali regionali. Per far ciò, si propone la formazione di un sistema di finanziamento triennale sul quale far poggiare una nuova politica di valorizzazione e di promozione della cultura in Sicilia. Tale finanziamento deve essere estraneo a valutazioni discrezionali e politiche, e poggiare definitivamente su criteri certi, certificabili e trasparenti al fine della esclusiva crescita civile, sociale e politica dei cittadini.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione ha due linee guida, ovvero l’individuazione di requisiti generali, indispensabili per accedere ai finanziamenti ordinari, e quello di criteri accessori, che consentono di accedere alle contribuzioni straordinarie. Dunque, il disegno di legge prevede da un lato una programmazione triennale del contributo alle istituzioni culturali e, dall’altro, una contribuzione straordinaria, annuale e/o legata a singole iniziative, come qui di seguito illustrato.

All'articolo 2, Obiettivi, si prevede che la Regione debba sostenere, determinare e programmare la contribuzione economica alle istituzioni culturali, perseguendo l’esclusivo finanziamento di alcune di esse in possesso di requisiti stabiliti dal presente disegno di legge. L’obiettivo è che la certezza dell’erogazione dei finanziamenti permetta alle istituzioni culturali regionali l’organizzazione e la programmazione dei loro investimenti, anche per sostenere la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori. In tal senso, la Regione interviene: a favore della promozione del sistema della ricerca siciliana svolta dalle istituzioni culturali, nell'ambito della ricerca nazionale ed europea, valorizzando le collaborazioni internazionali e le valutazioni sistematiche delle istituzioni culturali i cui requisiti di finanziamento riposano sulla adozione di criteri obiettivi e certificati; sulla verifica periodica dei loro risultati nel raffronto con i compiti istituzionali previsti; sulla certificazione dei criteri di bilancio e conformità delle modalità di spesa; sulla verifica della capacità di promuovere la più ampia fruizione dei propri contenuti culturali presso tutti gli strati della cittadinanza; sulla pubblicizzazione dei programmi, delle attività, dei risultati e dei bilanci.
All’articolo 3 si prevedono le modalità di finanziamento con contributo ordinario triennale tramite decreto dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana (d’ora in poi Assessore), di concerto con l’Assessorato regionale dell’economia. L’elenco delle istituzioni fruitrici è rivisto ogni tre anni con la medesima procedura da parte della Presidenza della Regione e dell’Assessore.
All’articolo 4 si individuano i requisiti fondamentali per accedere al contributo ordinario triennale, ovvero: essere state istituite con legge regionale o dello Stato e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica e regolarmente iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche istituito presso la Regione siciliana; non avere fine di lucro; promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, corsi, attribuzione per concorso di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale; disporre di un rilevante patrimonio librario, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa; svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario; organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione; programmare l'attività sulla base di un piano almeno triennale; essere in grado di documentare l’attività svolta nel triennio precedente alla richiesta del contributo, nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti; presentare il programma di attività per il triennio successivo; disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

All’articolo 5 si formula la determinazione del contributo da parte dell’Assessore che deve essere proporzionato alla consistenza del patrimonio librario storico e all’incremento di quello corrente, valorizzati dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; alla consistenza e l'arricchimento del patrimonio librario, archivistico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse; all’apertura e alla pubblica fruizione dei materiali citati, secondo uno specifico calendario ufficiale; allo svolgimento di attività e programmi di ricerca aperti alla partecipazione mediante bandi pubblici; allo svolgimento di attività scientifico-culturali di interesse pubblico a livello regionale, nazionale o internazionale.

All’articolo 6 si elencano i requisiti accessori per accedere al contributo ordinario, ovvero: permettere la fruizione del patrimonio attraverso l’apertura al pubblico regolata da orari; sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione degli Assessorati competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; svolgere un'attività editoriale, o comunque di promozione di pubblicazioni, conforme ai propri fini istituzionali; svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione connesse alla valorizzazione della figura e dell’opera dell’autore cui l'istituzione culturale è dedicata e/o organizzare eventi culturali finalizzati alla promozione e diffusione della sua opera.

All’articolo 7 si predispongono le modalità di revisione e controllo da parte dell’Assessore, che si basano sui registri di bilancio annuale, preventivi e consuntivi, redatti secondo le istruzioni ministeriali e deliberati dai propri organi statutariamente competenti; sulle relazioni dell'attività svolta e sul programma che le istituzioni intendono svolgere; sulle delibere e gli atti che l’Assessore ritiene necessario acquisire. In caso di mancata trasmissione della documentazione ora elencata, l’Assessore può disporre l'esclusione di una istituzione dal finanziamento.

All’articolo 8 si definiscono i criteri di sospensione del contributo per sistematica inattività dell'istituzione, di cui l’Assessore deve tenere conto.

All’articolo 9 si prevedono i contributi annuali alle istituzioni culturali che, contemporaneamente: svolgano la loro attività da almeno un triennio; prestino rilevanti servizi in campo culturale; promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico; svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

All’articolo 10 si definiscono le modalità di accesso ai contributi straordinari e diverse modalità di finanziamento alle istituzioni culturali che ne fanno richiesta, entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca ovvero in caso di finanziamenti diretti della Presidenza della Regione o da parte di altri Assessorati.




TITOLO I

Individuazione, requisiti e finanziamento delle istituzioni culturali regionali


Art. 1.
Finalità

l. La Regione sostiene e finanzia le istituzioni culturali che favoriscono lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze grazie ai loro patrimoni culturali da tutelare, conservare, valorizzare e promuovere e in tal modo, concorre a incentivare il sistema regionale della ricerca.

Art. 2.
Obiettivi

l. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel sostenere, determinare e programmare il finanziamento alle istituzioni culturali, persegue i seguenti obiettivi:

a) finanziare le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e promuovere la ricerca al fine di consentire:

b) agevolare la fruizione del patrimonio librario, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, la diffusione della cultura e la promozione della ricerca in campo umanistico e scientifico;

c) consentire la certezza del finanziamento ed l’efficace programmazione da parte delle istituzioni culturali;

d) favorire l’organizzazione e programmazione degli investimenti delle stesse istituzioni culturali, anche per sostenere la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori;

e) promuovere il finanziamento al sistema della ricerca siciliana svolto dalle istituzioni culturali nell'ambito della ricerca nazionale ed europea, valorizzando le collaborazioni internazionali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione valuta sistematicamente le istituzioni culturali e il loro possesso dei requisiti di cui all’art. 4 attraverso le seguenti azioni:

a) adozione di criteri obiettivi e di certificati metodi di valutazione al fine dell’erogazione del contributo;

b) verifica periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni culturali di cui all’art. 4, nel raffronto con i compiti istituzionali previsti dalle stesse istituzioni culturali;

c) certificazione dei criteri di bilancio e conformità dei metodi di spesa delle istituzioni culturali di cui all’art. 4;

d) verifica della capacità di promuovere la più ampia fruizione dei propri contenuti culturali presso tutti gli strati della cittadinanza;
e) pubblicizzazione dei programmi, delle attività, dei risultati e dei bilanci delle istituzioni culturali.

3. La Regione, riconoscendo alle istituzioni culturali un ruolo rilevante nella elaborazione e trasmissione della cultura, ne sostiene l’impegno con contributi finanziari concessi esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti fondamentali di cui all’art. 4.

Art. 3.
Modalità di finanziamento
1. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 a decorrere da trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario triennale della Regione. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana (d’ora in poi Assessore) con proprio decreto, di concerto con l’Assessorato regionale dell’economia, sentito il parere della commissione parlamentare permanente per materia (Commissione V Cultura, Formazione e Lavoro), delibera l’entità del contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’elenco delle istituzioni fruitrici è sottoposto a revisione ogni tre anni con la medesima procedura, da parte della Presidenza della Regione e dell’Assessore.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione V unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.

Art. 4.
Requisiti fondamentali
1. Ai fini dell’ottenimento del finanziamento le istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge regionale o dello Stato, e svolgere i compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica e regolarmente iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche istituito presso la Regione siciliana ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, corsi, attribuzione per concorso di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale;
d) disporre di un rilevante patrimonio librario, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
h) programmare l'attività sulla base di un piano almeno triennale;
l) essere in grado di documentare l’attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Per accedere ai contributi ordinari triennali le istituzioni culturali oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 devono essere costituite e svolgere un'attività continuativa da almeno tre anni.

Art. 5.
Determinazione del contributo
1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, l’Assessore deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:
a) la consistenza del patrimonio librario storico e l’incremento di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio librario, archivistico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
c) l’apertura alla pubblica fruizione dei citati materiali, secondo uno specifico calendario ufficiale;
d) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca aperti alla partecipazione mediante bandi pubblici;
e) lo svolgimento di attività scientifico-culturale di interesse pubblico a livello regionale, nazionale o internazionale.
2. Sulla base di questi parametri l’entità del contributo sarà articolato in 3 fasce, con privilegio accordato alle istituzioni dotate di rilevante patrimonio culturale aperto alla fruizione regolare.

Art. 6.
Requisiti accessori
1. Le istituzioni culturali possono accedere a una migliore rimodulazione del finanziamento e, in tal senso,  all’ottenimento di un contributo più elevato se rispettano i seguenti requisiti accessori per:
a) permettere la fruizione del patrimonio attraverso l’apertura al pubblico delle istituzioni regolata da orari;
b) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione degli Assessorati competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
c) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
d) consentire l’attività di promozione, informazione e divulgazione connessi alla valorizzazione della figura e dell’opera dell’autore cui l'istituzione culturale è dedicata e/o organizzare eventi culturali finalizzati alla promozione e diffusione della sua opera.

Art. 7.
Modalità di revisione e controllo
1. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 sono tenute a pubblicare on-line il proprio bilancio come previsto dalla legge regionale del 05 aprile 2011, n. 5. I bilanci devono essere “pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati” come previsto al comma 3 della medesima legge regionale 5/2011.
2. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 sono sottoposte all’opera di controllo e revisione dell’Assessore per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Assessore:
a) i bilanci annuali preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai propri organi statutariamente competenti;
b) una relazione sull'attività svolta e il programma che l’istituzioni intende svolgere;
c) le delibere e gli atti che l’Assessore ritenga necessario acquisire.
3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche assegnate a ogni singolo soggetto di cui all’art. 4, sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, si applica l’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
4. In caso di mancata pubblicazione del bilancio coma da comma 1, o di mancata trasmissione della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2, l’Assessore può disporre l'esclusione di tale istituzione all’erogazione dei finanziamenti ordinari e straordinari. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 2 l’Assessore può disporre la temporanea sospensione dell'erogazione.

Art. 8.
Sospensione del contributo
1. L’Assessore può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto alle istituzioni culturali in caso di un comprovato non svolgimento dell’attività istituzionale.
2. L’Assessore, dopo la sospensione di cui al comma 1 e accertato che l’inattività si protragga per ulteriori sei mesi, può escludere l’istituzione dall’erogazione dei finanziamenti per sistematica inattività, fino a diversa e motivata determinazione da parte dell’Assessore stesso.


TITOLO II
Eccezioni di merito

Art. 9.
Contributi annuali
1. L’Assessore può erogare contributi annuali ad altre istituzioni culturali le quali abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Art. 10.
Contributi straordinari e diverse modalità di finanziamento
1. L’Assessore può concedere contributi straordinari ad altre istituzioni culturali che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.
2. Non possono essere ammesse a finanziamento altre istituzioni culturali, sebbene in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, che operano sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni regionali diverse dell’Assessore.
3. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali di cui al comma 2, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza della Regione o di Assessorati diversi dall’Assessore a condizione che i contributi concessi siano esplicitamente computati all’interno del bilancio complessivo dell’istituzione e chiaramente rendicontati nonché pubblicati on-line come da comma 1, art. 7 in modo trasparente per semplificare l’individuazione e la provenienza dei contributi di altro tipo e provenienza.
3. I contributi di cui al comma 3 devono essere, in ogni caso, sempre aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge regionale o dello Stato oppure in possesso della personalità giuridica.


TITOLO III
Modalità di finanziamento

Art. 11.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con apposito fondo di dotazione istituito presso l’Assessore il cui ammontare è di 50 milioni di euro.
2. L’Assessorato regionale dell’economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 1.

Art 12.
Norma finale

1. La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale della Regione  siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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